Non m’interessa molto la polemica politica sul decreto legge di queste ore — l’ennesima porcata di un governo con derive autoritarie — quanto il suo dato fattuale, che in questi casi è dato giuridico.
E allora, tanto per non parlare a vanvera, guardate questi geni che si sono inventati: l’interpretazione «autentica» (le virgolette edulcoranti sono d’obbligo) dei passaggi della legge che regolamenta lo svolgimento delle elezioni regionali. Cioè l’interpretazione che di alcuni passaggi della legge — che generalmente si presumono oscuri tanto da necessitare quest’ulteriore sforzo legislativo — si dà in maniera definitiva, per disambiguarne gl’intrighi semantici.
Ne prendo solo uno, per far capire esattamente cosa siamo riusciti ad accettare come «normale»: sopra, l’articolo 1 del decreto legge, che spiega come dev’essere interpretato l’articolo 9, c. 1 che segue, che fa parte della legge 17 febbraio 1968, n. 108.
1. Il primo comma dell’articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, si interpreta nel senso che il rispetto dei termini orari di presentazioni delle liste si considera assolto quando, entro gli stessi, i delegati incaricati della presentazione delle liste muniti della prescritta documentazione hanno fatto ingresso nei locali del Tribunale o della Corte d’appello. La presenza entro il termine di legge nei locali del Tribunale o della Corte d’appello dei delegati può essere provata con ogni mezzo idoneo.
9. Liste di candidati.
Le liste dei candidati per ogni collegio devono essere presentate alla cancelleria del tribunale di cui al primo comma dell’articolo precedente dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione ; a tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria del tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20 .
Quindi, il «presentare le liste alla cancelleria del tribunale», che rimane eccezionalmente aperta fino alle 20 per consentire il deposito delle medesime, da oggi significherà «entrare nel tribunale».
Presentare liste in cancelleria = entrare in tribunale.
2+2=5















 
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