Due Comuni, due misure
Nelle mie ricerche lavorative di oggi mi sono imbattuto, per ventura, in una sentenza della Cassazione del 2008 (Cassazione penale , sez. III , 19 giugno 2008 , n. 38835) circa una violenza sessuale consumatasi in Roma; il punto peculiare è che il Comune ha chiesto ed ottenuto di costituirsi parte civile contro l’imputato.
Cos’è la parte civile in un processo penale?
In breve e fuor di tecnicismi, chiunque si senta leso civilmente, cioè avendo riportato un danno monetizzabile, dal reato penale, può chiedere di partecipare al processo come parte attiva; attraverso l’allegazione della prova che il reato l’ha danneggiato, chiede al giudice penale di pronunciarsi, unitamente alla giudizio penale sul fatto incriminato, sulla quantificazione del danno civile, o quantomeno di dichiarare la titolarità al risarcimento della parte civile, devolvendone la quantificazione al giudice civile.
Il Comune di Roma, nella sentenza citata, avanzava questa richiesta perché riteneva che il reato di violenza sessuale danneggiasse l’Ente nella misura in cui una norma statutaria era volta alla promozione della tutela e della libertà di autodeterminazione della donna. Un equilibrisimo giuridico dai contorni etici eccezionalmente premurosi e meritevoli, che è stato accolto con favore dalla Suprema corte, dopo essere stato «bocciato» nei primi gradi di giudizio.
Sia ben chiaro che il riferimento, in questa sede, all’attenzione del Comune verso questo problema è da mettersi in relazione a quella, altrettanto solerte, del sindaco di Montalto di Castro Salvatore Carai, deciso a tutelare, mediante pagamento delle spese legali nella misura di 5000€ cadauno (fonte: Corriere della sera), gli otto stupratori, al tempo solamente imputati e che, nel corso del processo, hanno confessato l’infame atto.
Come se non bastasse frange della popolazione, non so in che numero, di recente si sono schierate, a spron battuto, in difesa degli otto stupratori, descrivendo come «una facile» la ragazzina, come se questo potesse giustificare, a qualunque livello, l’aggressione.
Nel chiudere queste righe, da privato cittadino innamorato della giustizia, torno a chiedere pubblicamente, una volta di più, le dimissioni del sindaco di Montalto di Castro Salvatore Carai; prego il PD, sedicente, democraticissimo partito di appartenenza del sindaco di voler espellere una persona che, con le sue scelte, ha dimostrato di non rispecchiare i valori del suo partito; e chiedo a tutti i cittadini della Rete (ma non solo) di dare eco a queste mie parole, creado un movimento di pressione.
Non si può tacere.
Alcuni passi della sentenza, in giuridichese, per i più interessati (posso fornire il testo integrale delle motivazioni a richiesta; incollarlo qui mi sembra troppo verboso):
Proponeva ricorso, per gli effetti civili, anche il sindaco pro tempore di Roma denunciando l’illegittima esclusione di parte civile essendo il Comune, in materia di abusi sessuali, portatore d’interessi autonomi rispetto a quello della persona offesa stante che dal prodotto Statuto comunale risultava l’assunzione dell’interesse alla libertà morale e fisica della donna quale obiettivo proprio dell’Ente con l’adozione di strutture e concrete iniziative idonee a perseguirlo effettivamente.
Avendo l’abuso sessuale leso in maniera immediata e diretta gli scopi e le finalità assunti statutariamente, il Comune lo stesso possedeva un’autonoma legittimazione a costituirsi parte civile per ottenere il risarcimento del danno in tutti i procedimenti riguardanti i fenomeni di violenza sessuali commessi in danno di donne nel territorio comunale.
…
Ciò premesso, anche per la prevenzione e la repressione delle violazioni delle norme poste a tutela della libertà di determinazione della donna è configurabile in capo al Comune (che, rispetto al territorio in cui il fatto è commesso, ha una stabile relazione funzionale ed ha inserito tale tutela tra i propri scopi, primari e autonomi) la titolarità di un diritto soggettivo e di un danno risarcibile, individuabile in ogni lesione del diritto stesso, sicchè esso è legittimato alla costituzione di parte civile per il risarcimento dei danni morali e materiali relativi all’offesa, diretta e immediata, dello scopo sociale.
Nella specie, tra gli scopi primari e autonomi del Comune di Roma rientra, secondo lo Statuto adottato (che, in forza del T.U. comma 1, è un atto normativo atipico), la promozione dello sviluppo economico, sociale e culturale della comunità locale con particolare riferimento alla condizione giovanile e femminile (art. 2 (Principi programmatici) comma 5).
Il Comune, inoltre, si è proposto di garantire le pari opportunità per le donne… di curare il perseguimento dell’obiettivo adottando un codice di comportamento che assicuri un clima di pieno e sostanziale rispetto reciproco tra uomini e donne, con particolare attenzione all’eliminazione delle situazioni di molestie sessuali (art. 4 (Azioni positive per la realizzazione della parità tra i sessi) comma 2, lettera e).
Per l’attuazione della previsione statutaria è stato costituito, come accertato in sede di merito, un apposito ufficio dipartimentale con l’assunzione d’iniziative concrete tendenti a perseguire l’obiettivo di contrastare fenomeni d’aggressione alla realtà femminile e sono state investite risorse economiche per fare affermare una cultura femminile autonoma con l’affidamento di un immobile a un consorzio di associazioni femminili e con l’istituzione di un centro comunale di accoglienza per donne vittime di violenza.
In tal modo, il Comune ha normativamente trasformato interessi generici e diffusi dei cittadini rappresentati in propri interessi specifici e in oggetto peculiare delle proprie attribuzioni e dei suoi compiti istituzionali, donde la configurabilità in capo ad esso di un interesse concreto alla salvaguardia di una situazione storicamente circostanziata divenuta suo scopo primario ed elemento costitutivo.
Quindi, gli abusi sessuali ledono non solo la libertà morale e fisica della donna, ma anche il concreto interesse del Comune di preservare il territorio da tali deteriori fenomeni avendo lo stesso posto la tutela di quel bene giuridico come proprio obiettivo primario.
Dalla frustrazione delle finalità e degli scopi dell’ente può conseguire un danno economico diretto per le diminuzioni patrimoniali eventualmente subite dagli organi comunali predisposti per alleviare i traumi delle vittime di abusi sessuali, sicchè, dovendosi ritenere il Comune ente esponenziale del suddetto interesse, lo stesso è legittimato, come tale, a costituirsi parte civile nel processo penale, ai sensi dell’art. 185 c.p. e art. 74 c.p.p..
Inoltre, è configurabile in capo al Comune un danno morale per la lesione dell’interesse perseguito di garantire la libertà di autodeterminazione della donna e la pacifica convivenza nell’ambito comunale, beni sociali statutariamente individuati come oggetto specifico di tutela.