Dopo tre anni di giacenza, la Camera ha licenziato una nuova leggina che modifica il concetto di “legittima difesa”, ampliandolo anche alla tutela dei beni materiali, oltreché all’incolumità fisica.
Ve ne voglio parlare un po’ — in termini semplici, si capisce — partendo dalla vecchia concezione della legittima difesa, per arrivare poi a capire l’innovazione.
Dice il “vecchio” art. 52 del codice penale (c.p.):
Non e’ punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessita’ di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa.
Tradotto in italiano, cosa ci permetteva di fare il vecchio art. 52 c.p.? Essenzialmente, di fronte alla necessità di difenderci da un’aggressione (cioè a dire impossibilità di scappare o di chiamare la polizia), avremmo potuto “farci giustizia da soli”, purché la nostra difesa fosse stata proporzionata all’offesa del malintenzionato. Per cui, di fronte alla (leggenda metropolitana della) zingara che tenta di rubarci il bambino dal passeggino, non avremmo potuto tirar fuori un coltello e reciderle una mano. Oppure, di fronte ad un ubriaco fradicio che avesse minacciato di volerci dare un pugno, non avremmo potuto fare fuoco con la nostra fida colt (ok, non siamo nel far-west, però avete capito).
Ora, in cosa è consistita la nuova legge? Essenzialmente, essa ha aggiunto una nuova parte (un comma) al vecchio art. 52. Al testo di cui sopra dunque, dovremo aggiungere il seguente:
Nei casi previsti dall’articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:
a) la propria o altrui incolumità;
b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione.
La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale.
Sì, lo so: è un ginepraio lessicale. Ne ho visti di più chiari, ma anche di più ingarbugliati. Ad ogni modo, esso cita i primi due commi dell’art. 614 c.p. (violazione di domicilio), i quali enunciano:
Chiunque si introduce nell’abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volonta’ espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s’introduce clandestinamente o con inganno, e’ punito con la reclusione fino a tre anni.
Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro l’espressa volonta’ di chi ha diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno.
Essi quindi prescrivono una pena detentiva di tre anni per coloro i quali entrano, senza l’autorizzazione del proprietario, in case altrui. Anche senza rubare. Anche senza sfregiare. Se entri e io non volevo, puoi beccarti fino a tre anni di carcere. Giusto.
Quindi, tornando alla nuova “legge” sulla legittima difesa, in presenza di un aggressore qualcuno «legittimamente presente» in case o negozi (quindi non solo il proprietario, ma anche qualunque altra persona che vi si trovi col permesso di costui) può non solo e non tanto intervenire in legittima difesa della vita sua propria o dei presenti, ma anche intervenire «con un’arma o con altro mezzo» a tutela dei beni materiali. Ecco qui: intervenire con armi (e quindi con un’attività volta a ledere fisicamente l’aggressore) per tutelare dei beni materiali. Quindi, con la vecchia disposizione noi potevamo aggredire a nostra volta fisicamente l’aggressore solo se questi attentava alla nostra salute; ora invece possiamo aggredirlo anche se vuole fregarci qualcosa. Insomma: prima si poteva dire «la borsa o la vita»; oggi «la borsa e la vita».
Chiaro fin qui?, perché dobbiamo aggiungere altri due elementi. E no, non si può smettere di leggere ora, perché altrimenti avreste una visione parziale della cosa, e andreste in giro a dire «Francesco ce l’ha spiegata male, è un avvocato ridicolo, dice cazzate» eccetera. Ecco, mi preme precisare che quella parola mi offende proprio: darmi dell’«avvocato» è una cosa vergognosa ed infamante. E poi non lo sono ancora.
Ad ogni modo, andiamo avanti.
Si diceva che con la nuova legge possiamo “difenderci” dall’aggressore con le armi anche se egli attenta solamente ai nostri beni materiali, e non alla nostra salute. A due condizioni però, dice la legge: che non vi sia «desistenza» e che vi sia «pericolo d’aggressione». Quindi, in parole povere, nel momento in cui il ladro ci abbia risposto picche alla nostra richiesta di lasciar stare il portafogli ed andarsene da dov’è venuto e, cosa ancora più difficile da accertare, che questo minacci d’aggredirci.
Anzitutto, va messo in luce come il vecchio articolo parli di «pericolo attuale di offesa ingiusta», e il nuovo invece solo di «pericolo d’aggressione». Non credo che gli estensori della legge si siano dimenticati dell’aggettivo “attuale” per caso; credo piuttosto che abbiano voluto rendere più facile il ricorso alla violenza. Infatti, essendo sufficiente un «pericolo d’aggressione», si potrà ricorrere molto più facilmente alla norma in questione: chi potrà sostenere che un rapinatore non ponga implicitamente, nel suo agire, un pericolo d’aggressione? Quale rapinatore ci chiederebbe «scusi» e «per favore»? Una rapina è ontologicamente aggressione, perché è uso della forza per sopraffare. Anche la semplice frase «Fermi o sparo!» è di per sé un pericolo d’aggressione, mentre, in alcune circostanze, potrebbe tranquillamente non essere un attuale pericolo (magari perché il rapinatore è a 20 metri da me all’interno di una banca, e l’atrio è pieno di persone, e io sono vicino ad un’uscita d’emergenza).
Per concludere l’analisi giuridica, vi rammento che quanto previsto non sostituirà affatto la norma previgente, ma vi si affiancherà: queste nuove regole infatti si applicheranno solamente nelle abitazioni private, nei negozi e negli uffici. Per cui, se vi fregano il portafogli in un bar o in mezzo alla strada dovrete stare bene a pensare a quale tipo di ipotesi di offesa vi permetta di agire con la forza, se quella attuale o quella generica. Ridicolo, a mio avviso.
Da un punto di vista sociologico invece, credo che la legge vada nel senso di accontentare gli animaluomini che sperano di potersi fare giustizia da sé, mentre da quello politico credo che la legge arrivi solo ora — in fin di legislatura — in maniera tale che anche la Lega nei suoi comizi possa dire «Avete visto? Volevate la legge per ammazzare i negher e ve l’abbiamo data!».
Spero d’avervi reso un buon servigio; se avete altre richieste, lasciatele nei commenti. Ah, anche le critiche sono ben accette.
Approfondimento: Per un’analisi comparativa con la realtà americana, vi consiglio l’ottimo pezzo di Vittorio Zucconi, molto più discorsivo, meno tecnico e più sociologico del mio (qui, amplius)