L’AGCOM (Autorità Garante per le COMunicazioni) lavora parecchio, anche se non sempre celermente. Da ultimo (appena venti giorni fa), ci ha regalato un nuovo regolamento volto a tutelare l’utente da quella che ormai è diventata una piaga quasi quotidiana per noi: le telefonate dei vari gestori telefonici per la richiesta di attivazione (più spesso capziosa che espressa) di attivazione di abbonamenti o servizi aggiuntivi relativi al mondo della telefonia.
Bene: l’AGCOM, dicevo, da oggi pone un vincolo piuttosto stringente per gli operatori, al fine di contenere il vergognoso fenomeno dei contratti «quasi stipulati»: la delibera AGCOM (che ha valore vincolante per gli operatori), la n. 664/06/CONS («adozione del regolamento recante disposizioni a tutela dell’utenza in materia di fornitura di servizi di comunicazione elettronica mediante contratti a distanza»), nuova di pacca, che parla chiaro circa gli obblighi da rispettare nella comunicazione di offerta di sottoscrizione di servizi tramite telefono.
In particolare ci interessa l’art. 2, c. 3:
In caso di proposta, a mezzo del telefono, di fornitura di beni e servizi di comunicazione elettronica l’addetto dipendente dall’operatore, o da società esterna da quest’ultimo incaricata, deve comunicare, all’inizio di ogni conversazione, il nominativo della società per conto della quale avviene il contatto telefonico, lo scopo del contatto telefonico e il proprio nome e cognome. Al termine del contatto telefonico l’addetto deve comunicare nuovamente il nominativo della società e il proprio nome e cognome.
Se il titolare dell’utenza telefonica ha manifestato la volontà di concludere il contratto, l’addetto deve altresì comunicare, al temine della conversazione, il numero identificativo della pratica e i recapiti ai quali il cliente può rivolgersi per ulteriori informazioni. (qui, amplius)
Così informato, l’utente avrà stipulato il contratto per il servizio offertogli. Però non sono certo finiti qui, gli obblighi per gli operatori. Infatti, deve anzitutto rimanere prova tangibile dell’avvenuta accettazione della proposta di contratto; in ciò, ci corre in aiuto il c. 4:
Se è utilizzata la comunicazione telefonica, l’adempimento degli obblighi informativi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 (quanto sopra specificato, NdA), e il consenso informato del titolare
dell’utenza telefonica possono risultare dalla registrazione integrale della conversazione telefonica, previo consenso dell’interessato alla registrazione sempre che l’operatore abbia adempiuto anche gli oneri di cui al comma seguente.
Quindi, ci deve essere anche la registrazione della telefonata, che avrete cura di richiedere. Ma — ancora — quali sono questi «oneri di cui al comma seguente»?
Nientepopodimenoché il famoso contratto da inviare a casa dell’utente!
6. Prima o al più tardi al momento dell’inizio dell’esecuzione del contratto di fornitura di beni o servizi di comunicazione elettronica concluso a distanza, il titolare dell’utenza telefonica deve ricevere un apposito modulo di conferma del contratto
Sono poi previste delle sanzioni, per gli operatori che non seguiranno questa procedura obbligatoria, sia per il reato di omessa informazione secondo le predette istruzioni, sia per il mancato invio del contratto cartaceo:
La violazione degli obblighi di informazione di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, determina l’applicazione nei confronti dell’operatore della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura edittale prevista dall’art. 98, comma 16, del Codice. In caso di mancata trasmissione del modulo di conferma di cui al comma 6 ovvero nel caso in cui il modulo non contenga gli elementi ivi sanciti, l’operatore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura edittale prevista dall’art. 98, comma 11, del Codice.
Sono d’accordo che il riferimento è criptico; ma ci sono qua io, che diamine!, che vi spiego le cose :)
Il «codice» di cui parla l’articolo è il Codice delle comunicazioni elettroniche, dal quale cito i commi sopra evidenziati, cominciando da quello che ci racconta della sanzione per i «messaggi oscuri»:
il Ministero o l’Autorità, secondo le rispettive competenze, comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.800,00 ad euro 58.000,00.
Questa invece la sanzione per il mancato invio del modulo, o di una sua scarsa chiarezza:
Ai soggetti che non ottemperano agli ordini e alle diffide, impartiti ai sensi del Codice dal Ministero o dall’Autorità, gli stessi, secondo le rispettive competenze, comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 12.000,00 ad euro 250.000,00
La nuova normativa è entrata in vigore il 27 gennaio 2007, essendo quel giorno finito il periodo di vacatio legis di trenta giorni, poiché fu pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 dicembre 2006.
(Articolo originariamente scritto per la sezione A tutta banda! del p2pforum.it)