W il giudice Paolo Costa!

In data 14 luglio 2007 il giudice di Roma Paolo Costa, del Tribunale civile di Roma, ha rigettato il ricorso cautelare di Logistep e Peppermint Jam con il quale tali società chiedevano a Wind i nominativi corrispondenti agli IP di coloro i quali avevano scaricato, dai vari programmi p2p, alcuni file di presunta loro proprietà.
Il giudice, in soldoni, ha fatto un bel pernacchione giuridico e li ha rispediti in Svizzera e Germania.
Beh, forse spiegarla così è riduttiva; quindi cercherò di semplificarvi la sentenza che, sebbene corta, non è proprio digeribile da tutti.

Le società che si ritengono lese dallo scaricamento di opere d’ingegno protette da diritto d’autore (leggi: mp3 e giochi) hanno chiesto al giudice Costa di obbligare Wind a fornire nomi e cognomi corrispondenti agli indirizzi IP che, in dato giorno e data ora, hanno scaricato illegalmente quel materiale. La leva giuridica di questa richiesta sarebbe consistita, a detta delle ricorrenti, nell’art. 156 bis della legge sul diritto d’autore, che permette al titolare d’un diritto leso di acquisire informazioni circa l’identificazione del trasgressore anche a soggetti diversi dall’autore (nel caso di specie, il gestore ADSL).
Wind — e noi e il giudice con lei — ha opposto il seguente ragionamento: i nominativi legati all’indirizzo IP con dubbia legalità raccolti possono essere chiesti solamente dal pubblico ministero e per circostanziate e gravi fattispecie di reato, di cui all’art. 407 c.p.p. (delitti di stampo mafioso, terroristico o per i quali è previsto l’arresto in flagranza). Ciò, per converso, inibisce la richiesta avanzata dalle società ricorrenti, ché si tratta, in fondo, di tutela di interessi meramente civilistici (diritto d’autore, mica strage!). In particolar modo, notevole l’argomentazione sull’art. 24 della c.d. legge sulla riservatezza (l. n. 196/03), che a detta delle società ricorrenti avrebbe dovuto consentire di superare la fase del consenso all’accesso dei dati da parte dei gestori ADSL in quanto quei dati sarebbero stati utilizzati in un processo per difendere i diritti della Logistep e di Peppermint. Ebbene, la Wind (e il giudice con essa) hanno risposto così: il consenso all’acquisizione di questi dati, stando all’art. 24, avrebbe dovuto essere «espresso ed informato» e non, per dir così, giacobino e di contrabbando; inoltre, la disposizione di questi dati senza il permesso dei gestori ADSL avrebbe dovuto riguardare il momento processuale — una denuncia al singolo utente — e non anche il momento acquisitivo — la scansione degli IP di mezzo mondo al solo fine di prendere i «colpevoli»; un po’ come la pesca a strascico —. Se a tutto ciò si somma che questa illegale «pesca a strascico» degli indirizzi IP è stata effettuata in territorio svizzero (sede della Logistep), questo costituisce impedimento all’utilizzazione di tali dati in un processo italiano per via di mancata richiesta di rogatoria internazionale, laddove pure si ammettesse, anche solo per un attimo, che quella raccolta di indirizzi IP fosse legale (e non lo è).
Infine, si rileva un’incertezza circa l’esatta raccolta degli indirizzi IP, che come sappiamo possono essere facilmente falsificati. Interessante, in questo passaggio, il fatto che il giudice si sia rivolto ad un perito — tale ing. Zimmermann — e che ne abbia ascoltato le saggie conclusioni.
Da ultimo, si sottolinea come non ci possa essere certezza in ordine all’effettiva lesione del diritto d’autore, perché non si può sapere con certezza se a quella rilevazione di scaricamento del singolo utente sia seguito un intero download di tutto il file e la seguente riproduzione, oppure no (nel qual caso, non si integra appieno la violazione del diritto d’autore). Come dire: fotografarti al supermercato mentre ti intaschi un vasetto di marmellata dallo scaffale non costituisce inoppugnabile prova del fatto che poi, una volta arrivato alla cassa, non lo pagherai.

Ci sarebbero poi altri rilievi, ma più giuridici e meno interessanti per il grande pubblico, sui quali sorvolo. Mi piaceva però sottoilneare i punti analizzati sopra, perché possono dar conto dell’enorme — diciamolo senza pudore — stronzata giuridica fatta da Peppermint e Logistep, e che per fortuna qualche giudice italiano ha capito.

Spero d’avervi reso utile servigio; e se vi serve qualche altro chiarimento in merito a specifici passaggi della sentenza, fatevi avanti.

3 Responses to “W il giudice Paolo Costa!”

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