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    Appunti giuridici in margine alla sentenza di condanna di Cuffaro

    22 01 2008 di Francesco Minciotti

    Cuffaro e i cannoli

    Avviso: sarò palloso e pedante per lo scritto che segue — un vero uomo di legge, anzichenò.

    ***

    Sul fatto giuridico della condanna in primo grado (non definitiva — potrebbe addirittura tramutarsi in assoluzione — e non efficace — niente applicazione della pena) di Totò Cuffaro se ne sono sentite di cotte e di crude, e quasi sempre molto confuse e frammentarie.
    Al di là del fatto che il governatore, appena avuta notizia di una condanna per favoreggiamento personale e violazione di segreto d’ufficio a ben cinque anni, s’è messo ad offire cannoli siciliani alla stampa come se ci fosse qualcosa da festeggiare fosse stato assolto, è bene chiarire qualche passaggio giuridico che, sicuramente, sarà risultato ai più fumoso e contorto; premetto comunque che, in attesa della pubblicazione delle motivazioni del dispositivo di condanna, posso fare solo ipotesi — solo i presenti in aula nelle varie fasi del giudizio di primo grado sanno esattamente quali siano state le argomentazioni di accusa e difesa, e possono formulare un parere giuridico esatto.

    S’è fatto un gran parlare di articolo 378 nei suoi primo e secondo comma del codice penale; di articolo 416 bis ancora una volta del codice penale; di rivelazione del segreto d’ufficio; di un fantomatico «articolo 7», come se esistesse, in tutto l’ordinamento giuridico italiano, una sola legge. Procedo, quindi, ad un chiarimento preliminare:

    • l’articolo 378 del codice penale prevede la fattispecie di favoreggiamento personale; con esso si punisce chi aiuta, in qualche modo, un criminale a non essere catturato (enorme semplificazione a beneficio del lettore non giurista);
    • l’articolo 416 bis del codice penale punisce l’associazione di tipo mafioso, cioè una particolare speciazione del reato comune di associazione a delinquere, più grave di quest’ultima perché chi delinque è membro della mafia (o di altra associazione di stampo mafioso: camorra, ‘ndrangheta, ecc.);
    • il reato di violazione del segreto d’ufficio è rubricato all’articolo 320 del codice penale, e prevede una pena detentiva o pecuniaria per chi rivela un segreto che «gli è confidato nella sua qualità di membro di una autorità o di funzionario o di cui ha notizia per la sua carica o funzione»;
    • il cripticissimo «articolo 7» è l’articolo 7 del decreto legge n. 152 del 13 maggio 1991, che configura le aggravanti e le attenuanti speciali per l’articolo 416 bis.

    Tanto considerato, ci sono due «scuole di pensiero» — diciamo così — che motivano quella condanna in maniera differente; essendo antitetiche, una sarà giusta e una sbagliata. E io credo di sapere quale sia quella giusta, e ve ne darò conto. La prima fa capo a Cuffaro e ai suoi avvocati, che sostengono che l’imputato sia stato condannato per un reato che non c’entra niente con la mafia, perché l’«aggravante mafiosa» è stata esclusa dal fatto che la condanna per favoreggiamento semplice è stata comminata nella declinazione del comma 1, che così recita:

    Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l’ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell’Autorita’, o a sottrarsi alle ricerche di questa, e’ punito con la reclusione fino a quattro anni.

    Inoltre, sostengono che l’aggravante mafiosa dell’articolo 7 del decreto legge n. 152 del 1991 non sia stata applicata. Articolo 7 che recita:

    Per i delitti punibili con pena diversa dall’ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’articolo 416 bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

    Quindi, per i suoi legali Cuffaro è stato condannato, oltre che per favoreggiamento semplice (art. 378, c. 1) la cui pena è nel massimo di quattro anni, dal reato di violazione di segreto d’ufficio, la cui pena massima è di tre anni:

    Chiunque rivela un segreto, che gli è confidato nella sua qualità di membro di una autorità o di funzionario o di cui ha notizia per la sua carica o funzione, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

    Quindi, sapendo per certo che la pena comminatagli è di cinque anni, i conti potrebbero, in astratto, tornare (nei massimi, quattro anni per favoreggiamento + tre anni per rivelazione di segreto d’ufficio). Inoltre — ed è il dato politicamente più rilevante — si esclude la configurazione di qualsivoglia implicazione con la mafia, che non è poco.

    Ebbene, questa motivazione non mi convince, e ritengo (più) vera quella che vado enunciando.

    La seconda ipotesi è stata suffragata dalle parole del procuratore nazionale antimafia, Piero Grasso, che ha citato la condanna per l’articolo 378, comma 2 del codice penale, che così recita:

    Quando il delitto commesso e’ quello previsto dall’articolo 416 bis [associazione mafiosa, NdA], si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.

    Condannato questa fattispecie legale, la pena di Cuffaro sarebbe rubricabile sicuramente fra i reati in qualche modo collegati alla mafia, e quindi non solo sarebbe clamoroso pensare che un presidente di regione sia colluso con la mafia, ma sarebbe venuto meno anche alla sua promessa di dimettersi dal suo ruolo istituzionale (ma se davvero si trattasse di una condanna per mafia, che valore potrebbe avere la parola di un mafioso?)

    Perché sposo questa tesi?
    Anzitutto, è quella appoggiata dal procuratore Piero Grasso — a mio avviso, molto più lontano lui che Cuffaro, dai mafiosi; inoltre, è stato provato che Cuffaro abbia aiutato, mediante l’avviso del loro telefono intercettato dall’antimafia, Guttadauro e Aiello, entrambi condannati (anche) per associazione mafiosa: chi aiuta un mafioso — a mio avviso — rientra completamente nell’articolo 378, comma 2 — favoreggiamento di persone che hanno compiuto il reato di associazione mafiosa — e non nel comma 1 — favoreggiamento di persone che hanno compiuto un qualunque tipo di reato non mafioso —.
    Infine, un po’ di matematica: per beccarsi una condanna di cinque anni, Cuffaro avrebbe dovuto prendersi quasi il massimo della pena in ambedue i reati: favoreggiamento semplice (quattro anni) e violazione del segreto d’ufficio (tre anni); e ciò è statisticamente improbabile. Con la condanna al favoreggiamento di associazione mafiosa, invece, il minimo della pena comminabile è di due anni, più facilmente elevabile verso i quattro o addirittura i cinque, potendo bene essere stato condannato alla semplice ammenda pecuniaria per il reato di violazione di segreto d’ufficio, o ad un «semplice» anno di galera.

    Quindi, riepilogando, se è stato condannato con la mia seconda ipotesi, Cuffaro è stato provato colpevole (in primo grado, non definitivo, di giudizio) di un reato a connotazione mafiosa; nel primo caso, invece — quello da lui ipotizzato — si tratta di «semplici» cinque anni di carcere. Circostanza più che degna d’essere celebrata con cannoli siciliani, a mio avviso.

    P.s.: Attendiamo le motivazioni, picciotti.

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