Questi anni — i primi veri anni di Internet per tutti, o quasi — sono, e saranno in prospettiva, fondamentali per la ridefinizione del diritto di proprietà; di un diritto di proprietà che tenga finalmente conto della digitalizzazione delle opere, e che bilanci effettivamente il diritto dell’autore ad essere ricompensato per la propria creazione, e dell’utente che la possa fruire in tutta l’estensione ad egli consentita dalla tecnologia.
In questo senso, vale la pena di riferire della causa legale intentata dal gigante discografico EMI nei confronti della giovane azienda MP3tunes, fondata da una vecchia conoscenza della musica digitale, Michael Robertson, già creatore, nel 1997, di uno dei primi negozi in linea di musica, mp3.com, poi ceduto alla Vivendi Universal nel 2001 per 372 milioni di dollari. L’oggetto della tenzone legale è così riassumibile: la società di Robertson fornisce un servizio di immagazzinamento della musica digitale dell’utente, ospitandola presso i propri server, e proteggendone l’accesso con una password personale. Ma non è solo questione di effettuare una copia di sicurezza della propria musica, tutt’altro: considerata l’enorme mole di dispositivi capaci di connettersi ad Internet (computer fissi e portatili; cellulari; consolle, ecc), da ciascuno di questi ci si può collegare ad MP3tunes.com, inserire la propria password ed ascoltare in diretta la propria musica, senza che ci siano vincoli fisici nella fruizione. Insomma: se il bello del digitale è che si è eliminato il supporto fisico su cui la musica è immagazzinata, il bello dell’idea commerciale di Robertson è eliminare del tutto questo vincolo dalla fisicità del proprio computer o del proprio iPod.
Ebbene, questo servizio è ritenuto dalla EMI illegale, per supposta violazione del diritto d’autore. Questo, nonostante vi sia un’assenza totale di riferimenti alla possibilità di condividere la musica contenuta nel proprio «armadietto» (music locker, così MP3tunes chiama il proprio servizio) con chicchessia, ed esistano decine di altri grandi nomi dell’informatica che offrono servizi analoghi nei contenuti ma dalla tensione morale alla condivisione (ad esempio Skydrive, un servizio in linea di Microsoft, ha come motto «condividi i tuoi file col mondo intero!»); condivisione che si prospetta giuridicamente come una violazione del diritto d’autore, perché il soggetto che accedesse alla fruizione dei brani dell’utente che ha acquistato quella musica, se la godrebbe senza averla pagata — e tralasciando per un’attimo l’implicazione pre-giuridica della disposizione dei propri beni, che sicuramente ricomprende il prestito per l’ascolto della propria musica a chicchessia, senza per questo doverne rendere conto alla casa discografica titolare dei diritti, o ad un giudice.
A personalissimo giudizio dello scrivente, l’accusa di EMI non regge (e non sarebbe giusto che lo facesse) in un’aula di tribunale: non di lotta alla pirateria si tratta in questo caso, ma di semplice diritto personale dell’utente a tutelare i propri beni, salvandone una copia di sicurezza presso una società che fornisce questo servizio per mestiere (con più offerte che spaziano dalla gratuità completa ad un abbonamento annuale di qualche decina di euro), e dell’altrettanto sacrosanto diritto a fruirne dove e come più gli aggradi, senza vincoli fisici e nel rispetto della logica del digitale, prezioso ed insostituibile proprio perché si propone di eliminare il vincolo spaziale fra l’informazione e l’utente.
In questi anni di accesso delle masse ad Internet, le case discografiche hanno dimostrato e dimostrano continuamente una prepotenza non giustificabile come inalienabile diritto alla tutela dei propri beni e delle proprie fonti di guadagno, ma inquadrabile come vero e proprio attacco preventivo a tutto tondo a chiunque — anche solo lontanamente — possa mettere in discussione il diritto d’autore dell’epoca fisica, palesemente inadeguato nell’era digitale.













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Ottime riflessioni… anche se – comprensibilmente – minano la tutela del diritto d’autore, almeno come la conosciamo sino ad oggi. La “rivoluzione” digitale ha davvero modificato il “modello” di business, ma le majors non se ne sono accorte. O non se ne vogliono accorgere. Ben più rapidi a cogliere ilcambiamento, come spesso capita, gli artisti che hanno intensificato – a prezzi al pubblico molto aumentati – la loro attività dal vivo.
Se io acquisto un CD in negozio (antiquato!) cosa acquisto? La “musica”? Od il supporto fisico? Od entrambi? E se il CD si deteriora ed è irriproducibile… ho diritto alla sostituzione? E se è illegale la copia, a quale titolo la SIAE incassa il pizzo sui supporti digitali?