Il Garante sospende la consultazione dei redditi via Internet

Logo Agenzia Radicale Dopo la pubblicazione a mezzo Internet delle dichiarazioni dei redditi dei contribuenti italiani avvenuta nella giornata di mercoledì, le polemiche divampate con furia crescente minuto dopo minuto non hanno ancora trovato sopimento, né è possibilità concreta che ciò avvenga a breve; la vicenda è infatti così lungi dall’essere conclusa, che il servizio è stato meramente «sospeso», e per di più su iniziativa del Ministero – sebbene su invito del Garante della riservatezza – che ha ricevuto apposita comunicazione ai sensi dell’articolo 154 del codice in materia di protezione dei dati personali, che predispone una serie di misure a gradiente progressivo – dal mero invito alla cessazione della divulgazione al vero e proprio potere d’imperio a terminarla – in capo al Garante stesso.
Eppure, dicevo, è stata proprio la «necessità di chiedere ulteriori chiarimenti» ad «invitare in via d’urgenza l’Agenzia a sospendere nel frattempo la pubblicazione dei dati personali contenuti negli elenchi dei contribuenti sopra menzionati tramite il sito web http://www.agenziaentrate.gov.it» proprio e solo «nelle more della definizione degli ulteriori accertamenti da parte di questa Autorità»; invito poi recepito nel tardo pomeriggio di ieri da parte dell’Agenzia delle entrate, che ha interrotto il servizio di libera consultazione. Il tono dubitativo — tuziorismo evidente e mai tanto necessario come in questo tema — nasce dal riconoscimento della pubblicità di questo tipo d’informazioni, già liberamente consultabili fino ad oggi presso i Comuni. E se è certo che altro è il grado di facilità di consultazione dell’intero patrimonio d’informazioni una volta digitalizzate e caricate in Internet, questo non dovrebbe distogliere l’attento osservatore dalla ratio di norme siffatte, che ad altro non mirano che ad una trasparenza finanziara del corpo sociale – e un corpo sociale come quello italiano, nella sua generalità, ha di che temere dall’iper-esposizione mediatica dei propri conti; ratio evidente fin dai considerando della decisione di ieri del Garante, che fa notare la propria posizione tendenzialmente favorevole alla pubblicazione di dati di per sé già pubblici, «come è desumibile dai numerosi pronunciamenti di questa Autorità in materia di trasparenza, non vi è incompatibilità tra la protezione dei dati personali e determinate forme di pubblicità di dati previste per finalità di interesse pubblico o della collettività», sebbene nel caso di specie è sembrato ad esso Garante, «all’esito di una preliminare verifica effettuata da questa Autorità, la pubblicazione dei predetti elenchi attraverso il sito web http://www.agenziaentrate.gov.it risulta allo stato non conforme alla normativa di settore».

Cronistoria della vicenda a parte, un commento personale mi pare necessario: assumendo che il pagamento delle imposte è impegno che parte dal singolo ma arriva alla comunità ed è ad essa (e, quindi, di rimando al singolo stesso come parte del tutto) finalizzata, e che è incombenza sancita da legge dello Stato come obbligo, non credo ci sia qualcosa di sbagliato nel rendere pubblico l’adempimento o meno ad un dovere civico prim’ancora che giuridico. E se il mezzo tecnologico ne agevola la consultazione, ciò non deve essere inteso come una macchinazione orwelliana teleologicamente orientata al male — c’è stato chi ha detto che questo sistema altro non è che un regalo ai malfattori, i quali con più perizia aiuta ad identificare i bersagli della loro azione criminale: come se si capisse solo dalla dichiarazione dei redditi, quale sia il tenore di vita e la floridezza finanziaria… — quanto piuttosto come un’equa verifica, agli occhi dei cittadini consociati e co-obbligati, dell’adempimento dei singoli, in nome del bene comune.

(Agenzia radicale)


2 Responses to “Il Garante sospende la consultazione dei redditi via Internet”

  1. Loud says:

    La pubblicazione, secondo l’art. 69 del decreto sugli accertamenti tributari (d.P.R. n. 600/1973), riguarda i dati dei contribuenti che abbiano omesso la dichiarazione ovvero di quelli in cui vi sia stato un accertamento tributario con le caratteristiche della norma. Ora vorrei sapere se invece, in detto elenco pubblicato sul sito dell’Agenzia delle entrate, vi siano finiti anche i dati di altri contribuenti o di tutti. Purtroppo non ho fatto in tempo a scoprirlo.
    Vorrei inoltre rendere noto due cose: a) la pubblicazione non sono convinto che riguardi anche il web, in quanto all’ultimo comma della norma si parla di “Comuni” che devono ricevere e tenere gli elenchi per la consultazione di chiunque (mi verrebbe quindi da dire che l’elenco debba essere presso i Comuni, e non sul sito dell’Agenzia delle entrate); b) la durata della pubblicazione dell’elenco è di un anno, quindi l’anno di imposta 2005 – dichiarato nel 2006 – ormai doveva venire tolto.

    Bell’articolo, e bravo che l’hai pubblicato anche su Agenda Radicale cui sono appena stato per commentare…

    Luca

  2. LPR says:

    Le liste riguardavano i dati di tutti i contribuenti, non solamente di quelli ex art. 69 dpr 600/1973.

    Certo è che si scatenato un bel ginepraio (presumo anche giuridico) attorno a questa questione.

Leave a Reply