Il Governo corregge il tiro sugli e-book
Francesco Minciotti
Qualche giorno fa avevo messo in guardia, da queste stesse pagine, circa il costituendo articolo di legge contenuto nel Piano per lo sviluppo dell’Italia sui libri elettronici per la scuola, spiegando come, con quella formulazione, la norma sarebbe stata priva di efficacia. Ebbene: per quanto il decreto-legge sia ancora lontano dall’essere approvato — il 25 giugno è stato presentato, nella sua formulazione definitiva, alle Commissioni Bilancio e Finanze — il testo è stato sostanzialmente cambiato dalla versione di cui parlavo nel mio precedente articolo; ed è cambiato in meglio. Vediamo come e perché.
Il nuovo testo presenta un art. 15 molto più strutturato, sia dal punto di vista contenutistico che da quello temporale: quanto al primo elemento, al c. 3 viene predisposta, in un elenco di tre lettere, una serie di parametri che i nuovi libri dovranno rispettare, tanto dal punto di vista del contenuto, quanto da quello tecnico (presumibilmente, il formato in cui dovranno essere realizzati), quanto infine il tetto massimo di spesa — il libro elettronico, al contrario del suo omologo digitale, porta con sé il vantaggio di una drastica riduzione delle spese: dalla semplice stampa alla distibuzione, passando per i resi degl’invenduti e quelle, eventuali, del loro macero — che i libri potranno raggiungere, «nel rispetto dei diritti patrimoniali dell’autore e dell’editore». Ma anche sotto il profilo cronologico la nuova formulazione ne ha guadagnato: nell’arco di un triennio — dice il c. 2 — i manuali dovranno essere prodotti sia nella versione digitale, distribuita a mezzo Internet, sia cartacea, sia «mista» (forse il classico libro di carta con allegato un [inutile?] CD?) Ma la vera rivoluzione avverrà a partire dall’anno scolastico 2011-2012, quando i docenti saranno costretti ad adottare «esclusivamente libri utilizzabili nelle versioni on line scaricabili da internet o mista»; in pratica, la transizione completa — auspicabilissima, ad umile parere dello scrivente — che secondo la bozza esaminata nell’altro articolo avrebbe dovuto improvvidamente compiersi già da questo settembre.
Purtroppo, pure in questa nuova formulazione, che a causa della congenita precarietà di un decreto-legge potrebbe non vedere mai, di fatto, la luce del sole, manca ogni riferimento ad una sovvenzione purchessia per l’acquisto di lettori di libri elettronici, veri e propri compagni inseparabile della nuova editoria digitale, sui motivi della cui necessità rimando al precedente articolo in materia.
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