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    Il senso dei nordici per la storia

    10 03 2008 di Francesco Minciotti

    Eccoci qua ? di nuovo lunedì ? pronti ad iniziare una nuova settimana.
    Per via della Stella, ho dovuto ripassare le varie micro-stazioni che il treno di Ostiense percorre in direzione Viterbo (Valle Aurelia, Appiano, Gemelli, ecc.), e m’è venuto alla mente un fatto buffo, anzichenò, e che non v’ho mai raccontato.
    Si era su quel treno qualche tempo fa, e con noi viaggiavano un po’ di ragazzi «nordici», diciamo così; norvegesi, finlandesi, svedesi, chi lo sa. Comunque, appunto, nordici. E dovevano percorrere quella tratta ferroviaria piuttosto spesso, perché ne declamavano le stazioni a memoria. Il che sorprende pure un pendolare come me, va detto.
    Ad un certo punto, il più biondino del gruppo nomina Monte Mario e poi, colto dal raptus che coglie i geni nel momento dell’eureka, esclama: «Monte Mario… Mountain of Mario… Mario’s mountain!» e, che ci crediate o meno, si mette ad intonare il motivetto di Super Mario.
    Quel ch’è singolare, a me sembra, è che la prima cosa che è balzata alla mente del nostro vinchinghetto è che, nella città eterna, ha pensato prima ad un videogioco che all’arte o alla storia. Ovviamente, la sua giovane età ha giocato un ruolo fondamentale ? probabilmente, anche ad un giovincello italico Monte Mario non avrebbe rievocato Mario Mellini, umanista del ‘400 donde il nome orografico proviene ? epperò, forse, il coetaneo italiano avrebbe piuttosto pensato alla storia, prima che al videogioco.

    Il perché inquini il Web raccontandovi quest’assurdità, quella è materia per gli psicologi.

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  • Guida alla compilazione del formulario «S» AGCOM

    15 06 2007 di Francesco Minciotti

    p2pforum logo

    9 novembre 2007: Guida non più valida per cambiamento modello di riferimento (ora «modello D»). E’ un cambimento solo formale, e i primi paragrafi di questa guida — quelli che spiegano la ragione giustificatrice della compilazione del formulario — sono ancora validi.
    Ad ogni modo, a breve la aggiornerò con le informazioni esatte.

    ***

    Stufi di comporre i numeri di assistenza telefonica del vostro gestore e dover aspettare, nelle giornate fortunate, decine di minuti? E magari, in quelle sfortunate, di sentir cadere la linea dopo una delle solite attese infinite?

    Stanchi della scortesia, dell’impreparazione, della mancanza di comprensione degli operatori che vi rispondono (che — ricordiamolo — voi stessi stipendiate affinché vi assistano)?
    Distrutti dall’attesa della liberazione della portante la quale, nonostante siano passati i famosi trenta giorni dall’avvio della procedura di disdetta, rimane lì fissa come un chiodo, impedendovi quindi di stipulare il contratto con il nuovo gestore?
    Stanchi di milioni di altre seccature simili?
    E soprattutto: stanchi di dover sempre abbassare il capo dicendo «Tanto, io da solo che posso mai fare per cambiare le cose?»
    Bene, benvenuti a bordo: oggi possiamo, tutti insieme, cambiare le cose.
    Come?
    Mediante la segnalazione, sistematica e di massa, di tutte le scorrettezze che subiamo dai gestori, all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (la famosa AGCOM). Cioè, attraverso la compilazione e l’invio del formulario «S» messo a disposizione dall’Autorità stessa.
    Di seguito, vi spiegherò a cosa serve e come fare per compilarlo.

    PERCHE’ PERDERE TEMPO A COMPILARE IL FORMULARIO?
    E’ bene specificare che il modulo che più sotto vi insegnerò a compilare viene raccolto dall’AGCOM a «scopo statistico», il che significa che l’Autorità non si attiverà, a seguito della ricezione del vostro fax, per risolvere il vostro singolo problema; ma, a fronte di molti fax di protesta, agirà direttamente contro il gestore. E sa come colpire, ve lo garantisco.Un suggerimento che vi dò, per far sì che questo documento — originariamente concepito non per aiutare il singolo — sortisca benefici effetti anche per voi, è questo: oltre ad inviarne copia all’AGCOM, inviatene un’altra copia, per conoscenza, al gestore che vi sta causando il problema, allegando una lettera in cui dite che, a fronte del perdurare del disservizio e falliti tutti i livelli di reclamo interni all’operatore stesso (call-center e simili), vi siete dovuti rivolgere all’Autorità.
    Molto probabilmente, vedendovi giuridicamente preparati ed incazzati a sufficienza, accelereranno i tempi della risoluzione della vostra problematica.
    Inoltre, dovete considerare che, sebbene nell’immediato il vostro gesto non risolverà la vostra situazione, potrà anzitutto aiutare gli altri, e poi premere affinché le cose migliorino in generale e quindi, in futuro, anche per voi stessi.
    Da soli non possiamo cambiare niente; insieme, siamo capaci di cose magnifiche!

    COMPILARE IL FORMULARIO «S»

    Il formulario S si presenta diviso in più parti, tutte necessariamente da compilare, pena la nullità del documento, e il conseguente spreco di tempo che ne ricaverete.
    A costo di essere pedante, analizzeremo ciascuna delle sezioni, capendone il significato e il modo per compilarle.

    Dati del segnalante
    In questa sezione — quella di «presentazione» — il segnalante rende noti i propri dati: noi non dovremo lasciare un solo campo bianco, neanche l’ultimo, «numero telefonico di utenza interessato», poiché l’asterisco ci fa sapere che, per segnalazioni non riguardanti la telefonia, esso non è necessario. Ma dal momento che siamo nel forum A tutta banda!, penso che la telefonia ci interessi, eccome!
    Famiglia di servizio
    Questa parte tratta del tipo di servizio interessato dal problema che vogliamo segnalare, in particolar modo se il problema riguarda la fonia fissa (problemi di tariffazione, di problemi tecnici nella qualità della comunicazione, ecc.); i servizi mobili (cellulari e loro problematiche); o — voce che a noi interessa — servizi Internet. Inutile dire che dovremo barrare proprio quella casella, e non le altre.
    Precisazione sul tipo di disservizio da segnalare
    Questa è sicuramente la parte più complessa dell’intero modulo, ma è anche la più importante, perché permette di individuare, con molta esattezza, l’oggetto della segnalazione. Preliminarmente, dobbiamo scegliere se compilare la colonna di sinistra oppure quella di destra, barrando la casella «Violazione della normativa di settore relativa a servizi di comunicazione con riferimento a:» in cima alla colonna sinistra, oppure «Problematiche col proprio operatore per disservizi relativi a:» in cima alla colonna destra. Con il primo, intendiamo segnalare una violazione della normativa vigente, e quindi, più sotto, citare — con quanta più precisione possibile — la norma di legge che riteniamo essere stata violata dal comportamento dell’operatore; con il secondo invece, vogliamo segnalare, in maniera meno legale e più immediata, eventuali problemi di carattere tecnico-amministrativo (scommetto che una portante che tarda a liberarsi o una difficoltà a contattare il servizio clienti telefonico saranno i più gettonati). Quindi, ricordiamo: o la colonna di sinistra, o quella di destra, scegliendo una delle due grandi caselle in alto, e poi una delle caselle che descrivono varie ipotetiche violazioni/comportamenti scorretti.
    Casella di approfondimento della violazione
    Quelli appena visti sono i casi di problematiche più comuni, per i quali i tecnici dell’AGCOM hanno ritenuto di poter operare una vera e propria classifica; tuttavia, come sappiamo, il mondo è bello perché è vario, e quindi potremmo essere così sfortunati da avere un problema tanto raro da non essere ricompreso nell’elenco sopra esposto; in questo caso, non dovremo far altro che barrare la casella «altro» e poi descrivere, con parole nostre (le più chiare e semplici possibile), il problema che ci angustia.
    A descrizione ultimata, nelle due piccole caselline in basso metteremo la data di inizio e di fine del disservizio, sia nel caso abbiamo barrato una delle problematiche elencate sopra, sia nel caso ci siamo serviti dello spazio per descriverne una particolarmente rara; se, al momento della compilazione, il disservizio è ancora in corso, suggerisco di mettere la data di inizio e, nella casella «Al» scrivere: «Ancora presente».
    Documenti allegati
    Giusto nel caso in cui si avessero delle (sante, santissime!) prove documentali (ad esempio una fattura che riporta il servizio erroneamente addebitato), è bene: 1) Inserire una descrizione di ciascun documento nei vari campi numerati (ad esempio, se si allega la bolletta con il servizio non richiesto, scriveremo qualcosa come «Bolletta riportante fatturazione del servizio non richiesto»); 2) fotocopia (e non l’originale, che rimarrà in mano nostra) del documento di cui s’è dato il titolo.

    Infine, scriveremo luogo e data di compilazione, e firmeremo. So che molti di noi sono giovani, per cui probabilmente l’utenza telefonica sarà intestata ai rispettivi genitori; in quel caso, è altamente preferibile che a firmarla sia proprio l’intestatario della linea stesso. Al limite, se si dovessero seccare a compilare tutto il modulo, fatelo voi per loro, e lasciate loro solo l’onere della firma

    SPEDIRE IL FORMULARIO

    Il formulario va inviato (anche solo) via fax, alla sede centrale dell’AGCOM, in Napoli. Rapido e indolore.
    Centro Direzionale, Isola B5, Torre Francesco - 80143 Napoli

    Tel: 081 7507111 - Fax: 081 7507616

    Documenti utili:

    Formulario S

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  • Analisi decreto Bersani II: nuove possibilità di disdetta immediata ADSL

    30 03 2007 di Francesco Minciotti

    Signori, è fatta: da oggi il decreto Bersani II è effettivamente legge!

    Essendo poi una legge di conversione, la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (che pure avverrà) non avrà alcun tipo di effetto sull’effettivo avvio della vincolatività delle disposizioni normative in essa contenute. Cioè a dire, il fatto che verrà pubblicato in G.U. non cambia le carte in tavola.

    E ora, iniziamo a fare un po’ di chiarezza su questo santo, santissimo comma 3 dell’articolo 1 (non vi dico che gioia fare l’esegesi di una legge dopo essere stato in biblioteca da stamani alle 9 fino a venti minuti fa a preparare procedura penale; ma per voi, questo e altro!). Riportiamolo nella sua interezza per comodità dei lettori:

    I contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, devono prevedere la facoltà del contraente di recedere dal contratto o di trasferire le utenze presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate da costi dell’operatore e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni. Le clausole difformi sono nulle, fatta salva la facoltà degli operatori di adeguare alle disposizioni del presente comma i rapporti contrattuali già stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto entro i successivi sessanta giorni. (fonte)

    Il comma autorizza gli utenti a dare disdetta da qualunque servizio di telefonia (quindi sia ADSL sia voce), poiché parla di “contratto per adesione [...] con operatori di telefonia [...] indipendentemente dalla tecnologia utilizzata”; permette di farlo senza alcun tipo di vincolo temporale (quindi via il “minimo dodici mesi” di vigenza contrattuali, come i vecchi contratti Telecom e Fastweb); permette agli operatori (ed è quello che fa Wind, per ora) di - senza tanti giri di parole - far pagare una tassa per le disdette anticipate “mascherandola” da “costo di gestione” per la disdetta; il che non significa che tutti i gestori per forza dovranno farci pagare, ma che - secondo me, e Libero ce ne ha dato dimostrazione - probabilmente molti di loro lo faranno.

    Ora, un tema delicato: quando potremo usufruire di queste ottime novità?
    Per rispondere correttamente, bisogna effettuare una distinzione fra gli utenti; esattamente, fra i vecchi abbonati, cioè quelli che hanno stipulato un contratto ADSL (o fonia) con un gestore prima del 2 febbraio 2007; e i nuovi abbonati, cioè coloro i quali hanno stipulato un contratto ADSL (o fonia) a partire dal 2 febbraio 2007.

    Per i vecchi, questo nuovo regime sarà inderogabilmente in vigore a partire dal 2 aprile 2007 (checché ne dicano call center, siti ufficiali e contratti vari, poiché la legge dice che “le clausole difformi sono nulle”, che sarebbe a dire: “se nel tuo contratto dici qualcosa che va contro la legge, è come se quella parte del contratto non esistesse”). Fino a quella data, i gestori non saranno obbligati ad applicare le nuove e più favorevoli previsioni di cui si parla; ma è certo, ad esempio, che Libero le abbia già adottate (e, in questo, bisogna riconoscere del “merito” all’impresa).
    Da dove ricavo il termine del 2 aprile?
    Da questo passo del comma: “
    Le clausole difformi sono nulle, fatta salva la facoltà degli operatori di adeguare alle disposizioni del presente comma i rapporti contrattuali già stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto entro i successivi sessanta giorni.”
    Che, traducendo dal legalese, significa che i gestori dovranno adattare i vecchi contratti (cioè i contratti stipulati prima del 2 febbraio 2007) entro sessanta giorni dal 2 febbraio 2007. Che, guarda caso, è il 2 aprile :)

    E per i nuovi contratti?
    Per loro, le “vecchie” disposizioni sulle penali non hanno mai avuto vigore: certo, è statisticamente improbabile che qualcuno che abbia stipulato un contratto meno di due mesi fa abbia già concluso la disdetta immediata pagando le penali, ma se l’avesse fatto e avesse dovuto pagare le salate penali che tutti conosciamo, avrebbe diritto al rimborso, poiché la legge rendeva, per i nuovi contratti, immediatamente valide le nuove norme.

    Quindi:

    • i titolari dei VECCHI contratti dovranno attendere, per avere l’assoluta certezza dell’applicabilità del nuovo regime, il 2 aprile 2007, a meno che non abbiano Libero come gestore, il quale ha - già da qualche giorno - modificato il suo contratto adeguandolo al decreto;
    • i titolari dei NUOVI contratti possono già procedere alla disdetta immediata secondo il decreto Bersani.

    Quel che consiglio caldamente, comunque, è attendere ancora qualche giorno e vedere come i gestori adatteranno i contratti (perché dovranno farlo): chi metterà tasse, chi metterà altro, chi non metterà niente… M’aspetto di tutto.

    La ormai famosa Guida alla corretta disdetta di Libero ADSL è stata aggiornata alle disposizioni del decreto Bersani II. Prendetene visione!

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  • Nuovo regole per i contratti telefonici a distanza (direttiva AGCOM 664/06/CONS)

    17 02 2007 di Francesco Minciotti

    p2pforum.itL’AGCOM (Autorità Garante per le COMunicazioni) lavora parecchio, anche se non sempre celermente. Da ultimo (appena venti giorni fa), ci ha regalato un nuovo regolamento volto a tutelare l’utente da quella che ormai è diventata una piaga quasi quotidiana per noi: le telefonate dei vari gestori telefonici per la richiesta di attivazione (più spesso capziosa che espressa) di attivazione di abbonamenti o servizi aggiuntivi relativi al mondo della telefonia.
    Bene: l’AGCOM, dicevo, da oggi pone un vincolo piuttosto stringente per gli operatori, al fine di contenere il vergognoso fenomeno dei contratti «quasi stipulati»: la delibera AGCOM (che ha valore vincolante per gli operatori), la n. 664/06/CONSadozione del regolamento recante disposizioni a tutela dell’utenza in materia di fornitura di servizi di comunicazione elettronica mediante contratti a distanza»), nuova di pacca, che parla chiaro circa gli obblighi da rispettare nella comunicazione di offerta di sottoscrizione di servizi tramite telefono.
    In particolare ci interessa l’art. 2, c. 3:

    In caso di proposta, a mezzo del telefono, di fornitura di beni e servizi di comunicazione elettronica l’addetto dipendente dall’operatore, o da società esterna da quest’ultimo incaricata, deve comunicare, all’inizio di ogni conversazione, il nominativo della società per conto della quale avviene il contatto telefonico, lo scopo del contatto telefonico e il proprio nome e cognome. Al termine del contatto telefonico l’addetto deve comunicare nuovamente il nominativo della società e il proprio nome e cognome.
    Se il titolare dell’utenza telefonica ha manifestato la volontà di concludere il contratto, l’addetto deve altresì comunicare, al temine della conversazione, il numero identificativo della pratica e i recapiti ai quali il cliente può rivolgersi per ulteriori informazioni. (qui, amplius)

    Così informato, l’utente avrà stipulato il contratto per il servizio offertogli. Però non sono certo finiti qui, gli obblighi per gli operatori. Infatti, deve anzitutto rimanere prova tangibile dell’avvenuta accettazione della proposta di contratto; in ciò, ci corre in aiuto il c. 4:

    Se è utilizzata la comunicazione telefonica, l’adempimento degli obblighi informativi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 (quanto sopra specificato, NdA), e il consenso informato del titolare
    dell’utenza telefonica possono risultare dalla registrazione integrale della conversazione telefonica, previo consenso dell’interessato alla registrazione sempre che l’operatore abbia adempiuto anche gli oneri di cui al comma seguente.

    Quindi, ci deve essere anche la registrazione della telefonata, che avrete cura di richiedere. Ma — ancora — quali sono questi «oneri di cui al comma seguente»?
    Nientepopodimenoché il famoso contratto da inviare a casa dell’utente!

    6. Prima o al più tardi al momento dell’inizio dell’esecuzione del contratto di fornitura di beni o servizi di comunicazione elettronica concluso a distanza, il titolare dell’utenza telefonica deve ricevere un apposito modulo di conferma del contratto

    Sono poi previste delle sanzioni, per gli operatori che non seguiranno questa procedura obbligatoria, sia per il reato di omessa informazione secondo le predette istruzioni, sia per il mancato invio del contratto cartaceo:

    La violazione degli obblighi di informazione di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, determina l’applicazione nei confronti dell’operatore della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura edittale prevista dall’art. 98, comma 16, del Codice. In caso di mancata trasmissione del modulo di conferma di cui al comma 6 ovvero nel caso in cui il modulo non contenga gli elementi ivi sanciti, l’operatore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura edittale prevista dall’art. 98, comma 11, del Codice.

    Sono d’accordo che il riferimento è criptico; ma ci sono qua io, che diamine!, che vi spiego le cose :)
    Il «codice» di cui parla l’articolo è il Codice delle comunicazioni elettroniche, dal quale cito i commi sopra evidenziati, cominciando da quello che ci racconta della sanzione per i «messaggi oscuri»:

    il Ministero o l’Autorità, secondo le rispettive competenze, comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.800,00 ad euro 58.000,00.

    Questa invece la sanzione per il mancato invio del modulo, o di una sua scarsa chiarezza:

    Ai soggetti che non ottemperano agli ordini e alle diffide, impartiti ai sensi del Codice dal Ministero o dall’Autorità, gli stessi, secondo le rispettive competenze, comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 12.000,00 ad euro 250.000,00

    La nuova normativa è entrata in vigore il 27 gennaio 2007, essendo quel giorno finito il periodo di vacatio legis di trenta giorni, poiché fu pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 dicembre 2006.

    (Articolo originariamente scritto per la sezione A tutta banda! del p2pforum.it)

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  • Diritto di recesso e ADSL for dummies

    05 02 2007 di Francesco Minciotti

    p2pforum.it

    Parliamo di questo benedetto diritto di recesso, e del suo applicarsi alle nostre ADSL, poiché troppo spesso non ci danno le prestazioni promesse e, proprio grazie al diritto in questione, possiamo disfarcene, entro i primi dieci giorni lavorativi, senza patir danno, né pagare penali di sorta.

    Partiamo da lontano, esattamente dal codice civile e dalla sua nozione di conclusione del contratto.
    Come sappiamo, il contratto è un accordo fra due parti per lo scambio di un bene (una scatola di cioccolatini, ad es.) o di un servizio (un abbonamento a riviste giuridiche specialistiche come Playboy, oppure un abbonamento ADSL a canone, sempre per esemplificare).
    Una parte fa all’altra una proposta di contratto, che è, per l’appunto, una proposta, in forma orale o scritta, in cui è specificato l’oggetto del contratto (la famosa rivista giuridica di cui sopra, o magari l’abbonamento ADSL), le modalità di scambio del bene, varie prestazioni accessorie e, ovviamente, la c.d. prestazione corrispettiva o sinallagmatica: in parole povere, spesso si tratta dei soldi che dobbiamo all’altra parte per la prestazione che adempie (ma potrebbe essere anche, ad es., una prestazione lavorativa: «T’imbianco casa se mi fai abbonare alla tua prestigiosa rivista giuridica»).
    Acquisiti quindi i due concetti di proposta di contratto («Ti dò l’abbonamento alla rivista giuridica se tu mi imbianchi casa») e di accettazione della proposta («Ok, ci sto, firmo»), passiamo a leggere il codice civile, che all’art. 1326, c. 1 definisce la conclusione del contratto:

    Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte

    Così, si dice che l’assenso alla stipula del contratto da parte della controparte trasforma la proposta contrattuale in un vero e proprio contratto (che ha pure «forza di legge» fra le parti, mica pizza e fichi!).

    Chiariti i concetti base, passiamo a vedere cosa è il diritto di recesso.
    Il diritto di recesso è un istituto giuridico creato appositamente per permettere al consumatore, il quale ha acquistato un bene o un servizio «a scatola chiusa» (cioè senza toccare con mano), di saggiarne l’effettiva rispondenza alle promesse della controparte; rispondenza che, qualora assente, potrà essere agilmente risolta mediante la rescissione del contratto e, nel caso di un bene, della restituzione dello stesso alla controparte. Il tutto, ovviamente, senza penalità per l’utente, a condizione che il rifiuto al «consolidamento» del contratto sia reso alla controparte entro dieci giorni lavorativi dalla sua conclusione.

    Nella telefonia, parlando di servizi, è intuitivo il fatto che il servizio, per essere valutato, deve essere attivo e funzionante; altrimenti, come valutarlo?
    Più nello specifico, baserò il mio esempio, per comodità, sui contratti di Tiscali e di Libero; ma norme analoghe si trovano un po’ in tutti i contratti devi vari operatori italiani.
    Istintivamente, cosa saremmo portati a pensare?
    Che le condizioni generali di contratto dei vari operatori siano delle vere e proprie proposte di contratto, l’accettazione delle quali crea il contratto, e proprio da quella data decorre il termine per il diritto di recesso, anche se poi, fra l’accettazione del contratto e l’attivazione del servizio spesso decorrono ben più di dieci giorni; con la conseguenza che, a quel punto, non avremo più né il diritto di recesso, né avremo potuto provare il servizio per vedere se fosse corrispondente alla promessa.

    Bene: niente di più sbagliato.
    Leggiamo — solo a titolo d’esempio — il contratto di Tiscali, art. 2, c. 1:

    Il Cliente richiederà l’attivazione del Servizio nelle modalità indicate da Tiscali fornendo i dati richiesti e seguendo interamente la procedura descritta. La manifestazione di volontà del Cliente, prestata nelle forme richieste e col completamento delle procedure indicate, varrà quale proposta di contratto. (qui, amplius)

    Come si vede, con una (se vogliamo) contorta logica, l’accettazione delle condizioni contrattuali non vale conclusione del contratto, bensì diventa una proposta contrattuale, alla quale dovrà seguire un’accettazione, e solo da quel momento il contratto potrà dirsi concluso e quindi potranno decorrere i dieci giorni lavorativi per l’esercizio del diritto di recesso.
    Proseguendo su questo crinale, leggiamo ora come Tiscali regolamenta la sua versione dell’accettazione (art. 2, c. 4):

    Il Contratto si considera perfezionato nel momento in cui Tiscali comunicherà al Cliente la accettazione della proposta, anche per via telematica o telefonica, ovvero su altro supporto duraturo accessibile dal Cliente.

    In pratica, nient’altro che l’email di benvenuto con nome utente e dati vari. Che, guarda caso, coincide con l’avvenuta attivazione della connettività ADSL.
    Siccome il punto nodale della questione è proprio l’accettazione del contratto, corroboro la mia tesi con il contratto di Libero, che tanto prevede per l’accettazione (art. 2, c. 2):

    In assenza di accettazione espressa la presente Proposta, ai sensi dell’art. 1327 Codice Civile si intende accettata al momento dell’attivazione di una delle componenti del Servizio (fonia o ADSL). (qui, amplius)

    E siccome sappiamo che nessuno mai da Libero ci telefonerà per avvertirci dell’avvenuta attivazione, ecco che prende corpo l’ipotesi che il termine per esperire il diritto di recesso deve essere conteggiato a partire dalla data di effettiva attivazione della connettività ADSL.

    (Articolo originariamente scritto per la sezione A tutta banda! del p2pforum.it)

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  • Penali per disdette ADSL? Non più, grazie.

    26 01 2007 di Francesco Minciotti

    p2pforum.itVoi sapete che da buon giurista non sono incline ai sensazionalismi e ai trasporti emotivi, ma il provvedimento del Governo — se confermato in questi termini nel prossimo decreto legge, su cui vigilerò e riferirò — è una RIVOLUZIONE: addio alle penali di Libero e al pagamento dei canoni rimanenti di Tiscali, Tele2, e compagnia bella!
    Leggiamo quanto contenuto nel Comunicato stampa del Ministero dell’Economia su pacchetto «Bersani II»:

    LIBERTA’ DI RECEDERE DAL CONTRATTO
    ? salta l’obbligo per gli utenti di restare fedeli agli operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata: i contratti di adesione stipulati con tali operatori devono prevedere la facoltà del contraente di recedere dal contratto in qualsiasi momento e senza spese non giustificate da costi dell’operatore (alcuni operatori oggi impongono la fornitura del servizio per 12 mesi). Gli operatori non possono, inoltre, imporre un obbligo di preavviso superiore a 30 giorni.
    ? Spetta all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni il compito di stabilire le modalità attuative di queste nuove disposizioni e di applicare le sanzioni in caso di inosservanza. (fonte, pp. 3-4)

    Ora, cosa succede dal punto di vista giuridico?
    Il decreto legge è uno strumento legislativo pensato per dare attuazione a provvedimenti che si ritengono assolutamente urgenti («in casi straordinari di necessità ed urgenza», dice la nostra Costituzione all’art. 77): per questo, in barba alle normali procedure di approvazione della legge (c.d. iter legis), il Governo emana questa legge che ha effetto immediato. Dopodiché, se entro sessanta giorni dall’emanazione del decreto legge il Parlamento non lo vota, promuovendolo, a maggioranza, il decreto legge decade e, in parole povere, è come se non fosse mai stato emanato.

    Dopo la piccola lezione, cosa ci rimane da sapere della nostra rivoluzione?
    Anzitutto, di aspettare di vedere il testo definitivo del decreto legge (sperando che non sparisca in una nuvola di fumo, come fu per la liberalizzazione del mercato dei taxi); poi, di sperare che, nella votazione di conversione, il Parlamento non lo modifichi in qualche sua parte. Infine, vedere come l’AGCOM darà attuazione alla volontà del Governo.

    Vi terrò informati.

    (Articolo originariamente scritto per la sezione A tutta banda! del p2pforum.it)

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  • Guida alla modifica contrattuale delle condizioni di Libero adsl

    26 10 2006 di Francesco Minciotti

      In questa categoria pubblicherò, d’ora in avanti, gli incipit di importanti articoli (per lunghezza, mica per contenuti!) che scrivo per il forum A tutta banda!, sul p2pforum. Si tratta, per lo più, di analisi giuridiche dei contratti di gestori adsl e di guide alla corretta gestione del rapporto contrattuali con essi.
    Il primo, che propongo di seguito, riguarda un’analisi delle nuove condizioni contrattuali di Libero adsl, rilasciate una decina di giorni fa.
    Giova notare che, per ossequiare la sede propria dell’articolo (il forum), qui si darà solo un «assaggio» del pezzo, che potrete continuare a leggere sul forum; il che è molto utile anche per successive domande che potrebbero sorgere, visto che la discussione è molto attiva in quella sede, e consultandola potremo evitare inutili ripetizioni.

    ***

      …ed alla fine, eccolo qua (anche più celermente del previsto): il super-articolo di cui vi ho parlato all’inizio del filone, cioè l’analisi comparatistica del nuovo contratto di Libero adsl. Finito di scrivere stanotte alle 2:08, è stato prontamente letto da Paolinomoderatorino (s’è nottambuli, da queste parti), il quale ha speso parole di sommo elogio, e per questo lo ringrazio pubblicamente. Spero che possa tornare utile anche a voi.
    Da notare che, per quanto lungo, esso deve essere letto in tutte le sue parti, pena la mancanza di comprensione.
    Inoltre, è prevista la vostra partecipazione attiva, secondo modalità che troverete nel testo.
    L’articolo è stato inoltre inviato a Punto Informatico, nella speranza che gli diano risalto (magari pubblicandolo), e aiutino tutti gli utenti Libero nella loro lotta.
    Buona lettura.

    ***

      Com’è ormai accertato, Libero ha da pochi giorni aggiornato la propria posizione legale attraverso la redazione e la pubblicazione (in sordina) di una nuova versione delle condizioni generali di contratto, cioè l’insieme delle norme che regolano il servizio ADSL offerto dall’azienda e che l’utente accetta integralmente al momento dell’attivazione del proprio abbonamento.
    Per i più attenti di voi, questa non dovrebbe suonare come una novità: più volte l’azienda ha ritenuto necessario effettuare modifiche (ad es. novembre 2005, marzo 2006, agosto 2006 le ultime in ordine di tempo), e ciò è perfettamente normale, nell’ambito della gestione di una grossa attività.
    Stavolta però, diversamente dalle altre, si è trattato di modifiche strutturali e sostanziali: nell’alveo di una sistematica completamente nuova (c’è stata una duplicazione dei contratti: uno per gli utenti sotto linee Telecom, un altro per quelli Infostrada; sono spariti alcuni articoli, e apparsi di nuovi), trovano posto cambiamenti come l’introduzione di una politica per la sospensione di abbonamenti che superino “per direttrice o volumi, un traffico anomalo” (art. 10.1).
    Ma andiamo con ordine: dalla modifica più rilevante, a quella più insignificante.

    I. Parto gemellare

    Credo sia evidente a tutti che la duplicazione dei contratti sia la questione fondamentale da cui si debba partire, vuoi per chiarezza, vuoi per importanza oggettiva. Da questa versione, Libero ha ritenuto di dover diversificare la propria offerta non solo fattualmente, ma anche legalmente. Ecco dunque una versione di condizioni generali di contratto per utenti ricadenti nella rete Infostrada (ULL), ed un’altra per quelli sotto linee Telecom (wholesale).
    E’ però necessario avvertire che, anche ad un controllo non troppo puntiglioso, sono davvero pochi i punti di differenza, il più eclatante dei quali è la durata minima del contratto, fissata in 18 mesi per gli ULL, e 12 per i wholesale. Ma su questo, ci torneremo più avanti.
    Tratterò ora delle singole novità, premurandomi di mettere in luce dove i due tipi di contratto divergono; nel silenzio, s’intende che entrambi dicano la stessa cosa.

    II. Attivazione del servizio

    Sembra ormai sia stata fatta piena chiarezza sulla corretta modalità d’attivazione del servizio, oscura invece nella precedente versione del contratto (agosto 2006). Nella nuova si legge infatti, molto chiaramente, quanto segue: “In caso di richiesta di attivazione del Servizio telefonica o via Web, il Cliente confermerà la presente Proposta entro 15 giorni tramite l’invio della Proposta di Contratto debitamente sottoscritta. In
    mancanza di tale conferma, Infostrada si riserva di sospendere l’erogazione dei Servizi. In ogni caso fino al ricevimento della Proposta di Contratto potrà limitare l’utilizzo del Servizio.” (art. 2.4). Nella precedente versione, invece, tutto era più fumoso: “Il Cliente richiede a LIBERO il Servizio mediante la compilazione del modulo contrattuale, oppure mediante il perfezionamento della registrazione al servizio per via telematica sul sito www.libero.it. La richiesta comporta l’integrale accettazione delle presenti condizioni generali di contratto. Tale richiesta costituirà una Proposta Contrattuale.” (art. 2.1, ver. agosto 2006).
    Quindi, ad oggi è palese a tutti come sia necessario inviare richiesta scritta di una richiesta di attivazione eventualmente effettuata via telefono. Ma tutto questo, mi pare, era da considerarsi necessario già da prima, alla luce del solo buon senso, che vuole che il vecchio brocardo verba volant, scripta manent sia sempre valido per ogni questione contrattuale davvero importante.
    Da lodare, da ultimo, la mera possibilità di sospensione del servizio da parte di Libero qualora l’utente non integri la propria richiesta con tutti gli incartamenti del caso (il fatto che poi Libero blocchi una fonte di guadagno solo perché non ci sono tutti i formalismi del caso mi pare remota; ma giudicare il futuro è proprio solo degli indovini, e io che sono un giurista mi astengo dal farlo).

    Continua a leggere l’articolo sul forum A tutta banda!

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